Tra
gli attori che operano nel campo dell’integrazione lavorativa delle persone
disabili un ruolo determinante, riconosciuto anche a livello istituzionale, è
ricoperto dalla cooperazione sociale, in particolare di tipo B. Le cooperative
sociali, disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi e b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali,
commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate. Le persone disabili
rientrano nella categoria più ampia di soggetti svantaggiati di cui alla Legge
n. 381/92.
Sul piano normativo si riconosce il terzo settore come
soggetto attivo per la determinazione della qualità dei servizi del
collocamento mirato. La Legge n. 68/99 di
riforma del collocamento obbligatorio non si ferma alla previsione di un
semplice obbligo di assunzione da parte del datore di lavoro. Essa prevede il
diritto in capo alla persona disabile di essere inserita nel mondo del lavoro
attraverso un processo articolato e complesso che valorizzi a pieno le
potenzialità del lavoratore e che, attraverso un'attenta valutazione delle diverse esigenze, porti al
soddisfacimento delle necessità sia dell'azienda che del lavoratore.
Le
cooperative sociali (di tipo B) possono essere a tal proposito considerate come
i soggetti maggiormente indicati per la realizzazione degli obiettivi suddetti, poiché esse mirano a creare una domanda rivolta ai lavoratori-persone svantaggiate e, allo stesso tempo, a creare un'offerta di qualità attraverso una valorizzazione della forza lavoro debole e un supporto alle persone inserite.
Proprio
per il ruolo da queste istituzionalmente svolto nell'ambito dell'inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate il legislatore le ha riconosciute come i
soggetti naturalmente indicati per favorire l'inserimento del lavoratore disabile
in azienda.
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